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La Legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 82-110, L. n. 199/2025) ha introdotto la c.d. rottamazione-quinquies, che consente di definire specifici debiti non regolati alla scadenza e affidati all’Agenzia della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, pagando il solo capitale e le spese di notifica/esecutive, con annullamento di sanzioni, interessi di mora e oneri di riscossione.

SOGGETTI INTERESSATI

La misura può risultare particolarmente interessante per chi ha carichi derivanti da omessi versamenti risultanti dalle dichiarazioni, controlli automatizzati o formali, contributi INPS dichiarati e non versati, nonché per talune sanzioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni statali.

AMBITO APPLICATIVO

Restano invece esclusi, tra gli altri, avvisi di accertamento o di recupero, IMU, registro, successioni, i carichi di enti previdenziali diversi dall’INPS e le multe irrogate da Comuni o altri enti locali. Per i contribuenti decaduti da precedenti definizioni agevolate o con contenziosi pendenti, la verifica preventiva è particolarmente importante, anche perché per i carichi inseriti nella domanda è richiesta la rinuncia alla lite.

SCADENZE PRINCIPALI E VANTAGGI OPERATIVI

La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026; mentre entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute e il relativo piano di pagamento. Il versamento potrà avvenire invece in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure in forma rateale fino a 54 rate; dall’1.08.2026, sugli importi dilazionati si applicano interessi del 3% annuo. La presentazione della domanda blocca, per i carichi definibili, l’avvio di nuove azioni cautelari o esecutive e, per i debiti contributivi definibili, può favorire il rilascio del DURC.

ATTENZIONE AI PAGAMENTI

L’omesso o insufficiente versamento dell’unica rata, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata comporta la decadenza dai benefici della definizione.

COSA FARE?

I Clienti interessati sono invitati a contattarci ai recapiti di Studio affinché possiamo occuparci di presentare la domanda di adesione, trasmettendoci eventuali cartelle, avvisi e, se disponibile, il prospetto informativo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, così da consentirci di verificare in modo puntuale i carichi definibili e la convenienza dell’adesione.